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Sez. 2, Sentenza n. 3213 del 27/05/1982 (Rv. 421156 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RICHIESTA ORIGINARIA DI ARRETRAMENTO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI DEMOLIZIONE - PRONUNCIA LIMITATA ALL'ARRETRAMENTO - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421156-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - RICHIESTA ORIGINARIA DI ARRETRAMENTO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI DEMOLIZIONE - PRONUNCIA LIMITATA ALL'ARRETRAMENTO - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice attribuisce alla parte un bene maggiore di quello richiesto o un bene maggiore non richiesto e non anche quando accoglie una domanda che, pur non essendo espressamente formulata, sia implicitamente contenuta nella pretesa fatta valere in giudizio o sia con questa necessariamente connessa. Non ricorre, quindi, il vizio di ultrapetizione quando il giudice, accertata la violazione di una norma sulle distanze legali, abbia ordinato l'arretramento della costruzione illegittima chiesto in citazione, pur avendo la parte preteso con le conclusioni la demolizione totale della costruzione stessa, in quanto in tale ipotesi nella domanda di demolizione è compresa anche quella di arretramento, che non può ritenersi abbandonata. (V 2923/73, mass n 366565).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)