Sez. U, Sentenza n. 1070 del 03/02/1988 (Rv. 457350 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DIFETTO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - NULLITÀ - RINNOVAZIONE - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - DIFETTO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - NULLITÀ - RINNOVAZIONE - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA DI APPELLO.*
La notificazione dell'atto d'appello, effettuata in violazione delle Disposizioni dell'art. 330 cod. proc. civ., come nel caso di appello nei confronti del comune che sia notificato al sindaco personalmente anziché al procuratore costituito in primo grado (senza che rilevi in proposito il rapporto di dipendenza con il comune del procuratore stesso), è affetta da nullità, ove non sanata dalla Costituzione dell'appellato, e deve essere rinnovata, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. in difetto, si verifica nullità del procedimento e della sentenza d'appello, la quale, cassata su ricorso del comune, va rinviata a giudice di pari grado (restando peraltro sufficiente in tale Sede la notificazione dello atto riassuntivo, dato che l'appellato ha già acquisito conoscenza del gravame). (V 6467/82, mass n 424099; (V 6026/81, mass n 416811).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)