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Sez. 2, Sentenza n. 6467 del 27/11/1982 (Rv. 424099 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONI EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'APPELLATO, OVVERO MANCATA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - RILIEVO DEL VIZIO IN SEDE DI CASSAZIONE - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424099-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONI EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'APPELLATO, OVVERO MANCATA RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. - RILIEVO DEL VIZIO IN SEDE DI CASSAZIONE - EFFETTI E CONSEGUENZE.*

A norma dell'art. 330, comma primo, cod. proc. civ., l'impugnazione, sia nel caso in cui non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza, sia nell'ipotesi che nell'atto di notificazione di quest'ultima manchi l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio, deve essere notificata o presso il procuratore nel giudizio a quo o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto espressamente ma non anche nella residenza o nel domicilio della persona rappresentata. L'inosservanza di tale disposizione comporta la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. e la stessa se non è stata rilevata dal giudice d'appello - che deve ordinarne la rinnovazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice - né è stata sanata dalla Costituzione dell'appellato, comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche l'inammissibilità dell'impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all'impugnazione in senso sostanziale, ma soltanto alla sua notificazione. Pertanto, qualora tale vizio sia rilevato in Sede di legittimità, la Corte di Cassazione, nel dichiarare la nullità della notificazione e dell'intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato l'atto d'impugnazione ed essendo, quindi, superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 cod. proc. civ.. (Conf 6026/81, mass n 416811; (Conf 1349/81, mass n 411970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)