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Sez. L, Sentenza n. 2015 del 25/02/1987 (Rv. 451309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - LIMITI - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - CESSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - RETRIBUZIONE - IN GENERE - GARANZIA DELLA IRRIDUCIBILITÀ EX ART. 2103 COD. CIV. - CONDIZIONI - LIMITI - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - CESSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La garanzia - desumibile dall'art. 2103 cod. civ. - della irriducibilità della retribuzione nel caso di mansioni equivalenti è collegata alle qualità costanti ed essenziali dell'aspetto professionale delle mansioni originariamente assegnate al lavoratore subordinato e non riguarda anche gli emolumenti, pur se retributivi, che siano autonomamente correlati a caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni o compensativi di attività connesse a particolari circostanze di tempo e di luogo; pertanto - potendo questi ultimi venir meno con la scomparsa del titolo e delle circostanze estrinseche cui sono connessi - l'indennità di servizio all'estero - che non costituisce il corrispettivo del valore professionale della prestazione lavorativa, ma riguarda aspetti secondari, complementari e transitori della stessa - cessa allorché viene meno la condizione, contingente e precaria, dello svolgimento delle mansioni fuori del territorio nazionale. (V 4859/86, mass n 447560; (V 3926/83, mass n 428855).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)