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Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006 (Rv. 590739 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Rinnovazione della notificazione (nella specie, per mutamento del rito) alla parte non costituita - Termine stabilito dal giudice - Natura ordinatoria - Scadenza - Proroga - LegittimitĂ  - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590739-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE

Il termine stabilito dal giudice per la rinnovazione (nella specie, per mutamento del rito) della notificazione della citazione alla parte non costituita ha natura ordinatoria e può, pertanto, essere rinnovato in presenza di un'istanza presentata prima della scadenza del termine stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)