Sez. 1, Sentenza n. 4867 del 07/03/2006 (Rv. 590739 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Rinnovazione della notificazione (nella specie, per mutamento del rito) alla parte non costituita - Termine stabilito dal giudice - Natura ordinatoria - Scadenza - Proroga - LegittimitĂ - Condizioni e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE
Il termine stabilito dal giudice per la rinnovazione (nella specie, per mutamento del rito) della notificazione della citazione alla parte non costituita ha natura ordinatoria e può, pertanto, essere rinnovato in presenza di un'istanza presentata prima della scadenza del termine stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)