Sez. 1, Sentenza n. 9504 del 28/06/2002 (Rv. 555467 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Notifica alla controparte dell'atto di riassunzione - Termine ex art. 303 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Esclusione - Natura ordinatoria - Configurabilità - Scadenza - Proroga - Legittimità - Condizioni e limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di interruzione del processo, ha natura perentoria il termine di sei mesi per la relativa riassunzione di cui all'art. 305 cod. proc. civ., mentre ha carattere meramente ordinatorio quello in concreto assegnato dal giudice, ex art. 303 stesso codice, per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte, sicché, di quest'ultimo, non è preclusa la proroga prima della sua scadenza, né tantomeno è preclusa - in caso di sua scadenza - la concessione di un nuovo termine, sempre che non siano decorsi sei mesi dalla conoscenza dell'interruzione del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)