Sez. 2, Sentenza n. 5625 del 18/04/2002 (Rv. 553827 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Termine di sei mesi ex art. 305 cod. proc. civ. - Natura perentoria - Notifica dell'atto di riassunzione alla controparte - Termine ex art. 303 cod. proc. civ. - Natura ordinatoria - Scadenza del termine - Proroga - Ammissibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di riassunzione del processo interrotto, il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa ha natura perentoria, e, pur essendo meramente ordinatorio quello ex art. 303 dello stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte, la possibilità di proroga di quest'ultimo termine, o, in caso di scadenza dello stesso, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sono condizionate al mancato decorso del semestre dalla conoscenza legale della causa di interruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)