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Sez. 5, Sentenza n. 13483 del 11/06/2009 (Rv. 608305 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Redditi soggetti a tassazione separata - Disciplina ex art. 12 del d.P.R. n. 597 del 1973 - Plusvalenze patrimoniali da cessione d'azienda - Cessione a titolo gratuito - Assoggettabilità a tassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608305-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di Irpef, l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile "ratione temporis"), in base al quale l'imposta si applica separatamente - se non sono componenti del reddito d'impresa - sulle plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, va interpretato, sulla base del riferimento alle plusvalenze "percepite", nel senso dell'assoggettabilità ad imposta delle sole cessioni a titolo oneroso e non anche di quelle a titolo gratuito, nelle quali il cedente non percepisce nulla. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la plusvalenza in un caso in cui due coniugi, esercenti un'impresa familiare, avevano costituito una società in nome collettivo con la propria figlia per gestire la precedente attività aziendale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)