Sez. L, Sentenza n. 10311 del 20/10/1997 (Rv. 509056 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Dal rapporto costituito con contratto di formazione e lavoro - Contestazione per inadempimento degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro - Inidoneità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
In relazione a contratto di formazione e lavoro con patto di prova, la legittimità dell'esercizio del potere di recesso del datore di lavoro non può essere contestata in relazione al dedotto inadempimento degli obblighi formativi a carico di quest'ultimo, in considerazione della breve durata dell'esperimento, ove detto recesso risulti in concreto fondato su una valutazione negativa riferita non ad un'incapacità del dipendente di apprendere e praticare gli insegnamenti ricevuti, ma alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e rispetto delle direttive datoriali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 726 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)