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Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 07/04/1987 (Rv. 452413 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO IN UDIENZA OD OMESSA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - CONSEGUENZE - ATTO DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA PERSONALMENTE AGLI EREDI DEL DEFUNTO - VALIDITÀ - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DEL DEFUNTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452413-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - MANCATA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO IN UDIENZA OD OMESSA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - CONSEGUENZE - ATTO DI IMPUGNAZIONE - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO - VALIDITÀ - NOTIFICAZIONE EFFETTUATA PERSONALMENTE AGLI EREDI DEL DEFUNTO - VALIDITÀ - OMESSA NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DEL DEFUNTO - IRRILEVANZA.*

Seppure la morte (o la perdita della capacità di stare in giudizio) della parte costituita, verificatasi nel corso del giudizio e prima della chiusura della discussione, ha Rilevanza processuale soltanto ove dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal procuratore (e per la parte contumace a norma del quarto comma dell'art. 300 cod. proc. civ.) con la conseguenza che in Mancanza di tali attività, l'atto di impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso a norma del primo comma dell'art. 300 cod. proc. civ., a prescindere da ogni questione sulla eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante; tuttavia l'altra parte, che abbia avuto conoscenza di essi, può compiere le attività processuali per fare partecipare al giudizio il soggetto che, per effetto degli eventi stessi, ha acquisito la capacità processuale. Conseguentemente è valida la notifica dell'impugnazione effettuata personalmente agli eredi della parte defunta (o al soggetto che abbia acquisito la capacità processuale). (Conf 5291/84, mass n 437014).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)