Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 03/04/1990 (Rv. 466366 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AGLI EREDI - NULLITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - MANCATA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AGLI EREDI - NULLITÀ.*
Qualora la parte costituita sia morta nel corso del giudizio di primo grado, ma l'evento non sia stato dichiarato dal procuratore, e la notificazione dell'atto di gravame non venga effettuata a detto procuratore, abilitato a riceverla in forza dell'ultrattività del mandato, bensì direttamente ad uno soltanto degli eredi, e, quanto agli altri, collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto senza che tutti gli eredi si costituiscano in giudizio, si determina nullità dell'atto medesimo, e, quindi, dell'intero giudizio d'appello. (V 3367/87, mass n 452413; (V 1230/84, mass n 433373; (V 1229/84, mass n 433372).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)