Sez. 3, Sentenza n. 2048 del 25/07/1966 (Rv. 323991 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - RECLAMO DI PROPRIETA DI BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - RECLAMO DI PROPRIETA DI BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA O NELL'AZIENDA DEL DEBITORE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO.*
Il terzo che reclama la proprieta dei beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, per vincere la presunzione legale di appartenenza dei beni stessi al debitore, non soltanto deve dimostrare di averli acquistati con scrittura privata di data certa anteriore al pignoramento ma deve dimostrare altresi, con i mezzi di prova consentiti dall'art 621 cod proc civ, che, alla data del pignoramento, i mobili, che ne furono oggetto, si trovavano presso il debitore per un titolo diverso da quello di proprieta. (Conf 171/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)