Sez. 5, Sentenza n. 17721 del 30/07/2009 (Rv. 609331 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE | Definizione agevolata delle sanzioni tributarie ex artt. 16 e 17 del d.lgs n. 472 del 1997 - Omesso o ritardato pagamento dei tributi - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE
La definizione agevolata delle sanzioni tributarie, da effettuarsi previo pagamento del quarto della sanzione irrogata, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, non si applica nel caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi. In tal senso depone la lettera dell'ultima alinea del comma 3 dell'art. 17 cit., la cui "ratio" è individuabile nella volontà del legislatore di non concedere benefici ad un contribuente il cui comportamento, consistente in una persistente violazione di legge, è particolarmente grave.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)