Sez. L, Sentenza n. 13430 del 09/10/2000 (Rv. 540894 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti previdenziali e assistenziali - Sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 - Effetti - Attribuzione automatica degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sui suddetti crediti - Conseguenze - Liquidazione di ufficio in appello per il periodo successivo alla sentenza di primo grado - Mancanza di una apposita istanza dell'interessato - Irrilevanza - Liquidazione di ufficio da parte del giudice di rinvio - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
La regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi e della rivalutazione monetaria (cumulabili, peraltro, solo fino all'entrata dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991) sui crediti previdenziali e assistenziali, derivante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, implica che gli interessi e la rivalutazione afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati di ufficio dal giudice di appello, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimerne l'esatta entità al momento della liquidazione e non di accessori soggetti al disposto del primo comma dell'art. 345 cod.proc.civ.. Ne consegue che la mancanza di un'apposita istanza dell'interessato non esclude il potere - dovere del giudice cui la causa sia stata rinviata a seguito della cassazione della sentenza di appello di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito riconosciuto all'interessato nel momento suddetto, secondo il combinato disposto degli artt. 429 cod.proc.civ. e 150 disp.att.cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)