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Sez. 2, Sentenza n. 1354 del 14/05/1973 (Rv. 363993 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE SU DI ESSE - NUOVO MANDATO ALLE LITI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363993-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RIASSUNZIONE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE A DECIDERE SU DI ESSE - NUOVO MANDATO ALLE LITI - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

A seguito della riassunzione della causa davanti al giudice competente a decidere una questione pregiudiziale non si instaura un nuovo processo, ma si apre una nuova fase processuale, necessariamente connessa con la precedente: pertanto, non e richiesta una nuova procura per la detta riassunzione. (nella specie, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero di spese condominiali era stata sollevata la questione della validita dell'assemblea condominiale e della relativa deliberazione in ordine alle spese stesse: detta questione era stata rimessa dal conciliatore, giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, al tribunale davanti al quale la causa era stata riassunta con atto privo di una nuova procura). (Conf 671/72, mass n 356757).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)