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Sez. 3, Sentenza n. 7177 del 02/08/1997 (Rv. 506390 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Qualità - Accertamento - Poteri del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506390-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

L'accertamento della esistenza della qualità di coltivatore diretto in capo ad un soggetto (parte di una controversia agraria) è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, fondata su esatti criteri logico - giuridici. In particolare, rientrando nei poteri di quel giudice la facoltà di accertare se la parte interessata alla relativa deduzione abbia, o meno, dimostrato la ricorrenza delle condizioni volute dalla legge onde potersi legittimamente qualificare diretto coltivatore del fondo, il conseguente sindacato di legittimità potrà correttamente esercitarsi, alternativamente, sotto il solo profilo di cui all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ove la definizione di coltivatore diretto fatta propria dal giudice di merito non corrisponda a quella delineata nei testi normativi (arg. ex art. 6 della legge n. 203 del 1982), e di cui all'art. 360 n.5. cod. proc. civ., ove si rilevi, "ictu oculi", una illogica ed erronea lettura delle risultanze di causa da parte di quel giudice.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)