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Sez. 1, Sentenza n. 11480 del 24/07/2003 (Rv. 565398 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Parte civile nel processo penale - Diritto alla definizione della controversia entro un termine ragionevole - Conseguita condanna al pagamento di una provvisionale - Incidenza negativa sulla configurabilità di quel diritto - Esclusione - Fondamento - Rilevanza sul piano della riduzione delle conseguenze negative del ritardo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565398-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La liquidazione in favore della persona offesa costituitasi parte civile, in esito al giudizio di primo grado, di una provvisionale, è atto suscettibile di essere modificato o eliminato, di modo che non tocca il diritto della parte civile di conseguire la definizione entro un termine ragionevole della causa da essa instaurata in sede penale, né correlativamente esclude il dovere dello Stato di assicurare la conclusione di essa nel rispetto di quel termine. Sicché la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale può ridurre, per la parte civile, le conseguenze negative del ritardo, specie quando la protezione provvisoria corrisponda a quella richiesta con la domanda e poi accordata in via definitiva con la decisione finale, ma non osta, di per sè, alla configurabilità di un pregiudizio morale da violazione del termine di ragionevole durata del processo, perché detta provvisionale non è in grado di elidere del tutto l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendone tutt'al più diminuire l'intensità in relazione all'aspettativa che la decisione finale possa conformarsi al contenuto del provvedimento provvisoriamente favorevole.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)