Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 07/02/2003 (Rv. 560458 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Diritto alla definizione della controversia entro un termine ragionevole - Conseguita tutela cautelare - Incidenza negativa sulla configurabilità di quel diritto - Esclusione - Fondamento - Rilevanza sul piano delle conseguenze negative del ritardo - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il provvedimento cautelare, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice, è atto precario e rivedibile, di modo che non tocca il diritto della parte attrice di ottenere la definizione entro un termine ragionevole della controversia, né correlativamente esclude il dovere dello Stato, in linea con gli impegni assunti in sede internazionale e recepiti nell'ordinamento interno, di assicurare la conclusione della causa nel rispetto di quel termine. Detto provvedimento può incidere sul diverso versante della consistenza delle conseguenze negative del ritardo, specie quando la protezione provvisoria delle posizioni dell'istante sia pari a quella reclamata con la domanda e poi accordata in via definitiva con la decisione, ma, anche in tale ipotesi, non osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pure se di entità ridotta, dato che la precarietà di quella protezione non elimina l'incertezza e la connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, potendo solo diminuirne l'intensità, in relazione all'aspettativa del conformarsi dell'emananda sentenza alle determinazione di tipo interinale già adottate dal giudice.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)