Sez. 1, Sentenza n. 3347 del 06/07/1978 (Rv. 392788 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO - RELATIVA SENTENZA DICHIARATIVA - RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - OBBLIGO - RELATIVA SENTENZA DICHIARATIVA - RILEVANZA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI DIVORZIO - LIMITI.*
La sentenza che, nel pronunciare la separazione personale, imponga ad un coniuge l'Obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento (nella specie, in relazione all'accertamento delle sue precarie condizioni di salute e del conseguente impedimento a lavori manuali), pur non spiegando autorita di giudicato, al fine del riconoscimento e della Determinazione dell'assegno di divorzio, attesa la diversita dei rispettivi presupposti e finalita, costituisce un elemento di indagine rilevante al predetto fine, in considerazione del fatto che l'assegno di divorzio tende, fra l'altro, a ristabilire un certo equilibrio in favore del coniuge che risulti impoverito per effetto dello scioglimento del matrimonio. (V 2983/76, mass n 381750; (V 108/76, mass n 378739; (V 41/76, mass n 378661).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)