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Sez. 1, Sentenza n. 455 del 24/01/1986 (Rv. 444060 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITÀ DELLA PROVA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1986-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444060-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NOVITÀ DELLA PROVA - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*

La novità della prova, che costituisce requisito basilare per la ammissione della stessa in grado di appello, attiene sia al tipo di mezzo istruttorio dedotto, sia all'oggetto del mezzo di prova, per cui si ha prova nuova ammissibile per la prima volta in grado di appello sia quando si chiede un mezzo di prova di tipo nuovo avente ad oggetto circostanze circa le quali si è in primo grado già espletato un altro mezzo di prova, sia quando in grado di appello si propone un mezzo di prova identico a quello già proposto in primo grado, ma avente ad oggetto circostanze assolutamente diverse da quelle in ordine alle quali lo stesso mezzo è stato già assunto in primo grado. (V 1459/81, mass n 412120; (V 1250/81, mass n 411829; (Conf 3317/83, mass n 428211; (Conf 619/83, mass n 425365).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)