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Sez. 3, Sentenza n. 6957 del 22/05/2001 (Rv. 546872 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Proponibilità - Condizioni - Riproposizione delle eccezioni in senso proprio - Necessità - Argomenti difensivi e prospettazioni giuridiche - Riproposizione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546872-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

L'onere di riproposizione, previsto dal secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio e non riguarda gli argomenti difensivi e le relative prospettazioni giuridiche, proprio perché questi debbono sempre ritenersi implicitamente sottoposti al giudice di secondo grado, attraverso la proposizione dell'appello o con l'istanza di rigetto dell'impugnazione. Il che, in particolare, deve ritenersi con riferimento alle contestazioni dell'esistenza del fatto costitutivo della domanda, da considerarsi implicitamente ricomprese - fatta eccezione per le ipotesi in cui attengano i punti esaminati e decisi in primo grado - nella richiesta di rigetto dell'appello, formulata dall'appellato vittorioso in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)