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Sez. 1, Sentenza n. 1105 del 17/04/1973 (Rv. 363581 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - REDDITO DEGLI ORTOVIVAISTI PER LA MESSA A DIMORA DELLE PIANTINE - REDDITO DELL'IMPRESA AGRICOLA. *
Stato
decisa il 1973-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363581-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PROVENTI NON SOGGETTI ALL'IMPOSTA - REDDITO DEGLI ORTOVIVAISTI PER LA MESSA A DIMORA DELLE PIANTINE - REDDITO DELL'IMPRESA AGRICOLA. *

L'attivita di messa a dimora, sui fondi degli acquirenti, delle piante vendute dagli ortovivaisti non eccede i limiti del 'normale ciclo produttivo agrariò previsto dall'art 30 della legge 8 giugno 1936 n 1231 (ed ora indicati, con l'espressione sostanzialmente equipollente, 'Esercizio normale dell'impresa agricolà dall'art 65 del tu 29 gennaio 1958 n 645). Di conseguenza, il reddito conseguito con tale attivita (diretta ad agevolare la vendita e il collocamento dei prodotti del vivaio) ha natura di reddito agrario e non di ricchezza mobile, e non e soggetto al tributo mobiliare. (Conf 1075/73; 3470/72, mass n 361277; 2622/71, mass n 353758).*

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)