Sez. 1, Sentenza n. 3420 del 17/11/1972 (Rv. 361277 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - REDDITO CONSEGUENTE ALL'ATTIVITA DI MESSA A DIMORA SUI FONDI DEGLI ACQUIRENTI DELLE PIANTE VENDUTE DAGLI ORTOVIVAISTI - NATURA - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA DI RM - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - REDDITO - REDDITO CONSEGUENTE ALL'ATTIVITA DI MESSA A DIMORA SUI FONDI DEGLI ACQUIRENTI DELLE PIANTE VENDUTE DAGLI ORTOVIVAISTI - NATURA - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA DI RM - ESCLUSIONE.*
L'attivita di messa a dimora, sui fondi degli acquirenti, delle piante vendute dagli ortovivaisti non eccede i limiti del 'normale ciclo produttivo agrariò previsto dall'art 30 della legge 8 giugno 1936 n 1231 (ed ora indicati, con l'espressione sostanzialmente equipollente 'Esercizio normale dell'impresa agricolà dall'art 65 del tu 29 gennaio 1958 n 645). Di conseguenza, il reddito conseguito con tale attivita (diretta ad agevolare la vendita e il collocamento dei prodotti del vivaio) ha natura di reddito agrario e non di ricchezza mobile, e non e soggetto al tributo mobiliare. (Conf 2622'71 mass n 353758).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 65, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)