Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 24/04/1974 (Rv. 369235 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - PROVA DIRETTA AL CHIARIMENTO DELLA PORTATA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - PROVA DIRETTA AL CHIARIMENTO DELLA PORTATA DELLA CLAUSOLA CONTRATTUALE - AMMISSIBILITA.*
Il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art 2722 cod civ in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento riguarda soltanto gli accordi di volonta diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio consacrato nel contratto scritto. Nell'ambito di tale divieto non rientra, pertanto, la prova orale diretta ad accertare la reale ed esatta consistenza materiale del bene, oggetto del negozio stesso, e cioe ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. (Conf 578'71, mass n 350288).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)