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Sez. 5, Sentenza n. 16691 del 23/01/2004 Cc. (dep. 08/04/2004) Rv. 228754 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Termine per il deposito della sentenza fissato dal giudice e contenuto nel dispositivo letto in udienza ma non nel testo della sentenza depositata - Obbligo della Cassazione di prendere visione del dispositivo letto in udienza - Sussistenza - Conseguenze nell'ipotesi di omissione di tale controllo - Ricorso straordinario ex art. 625 bis.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228754-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, qualora nel testo della sentenza depositata non sia indicato il termine di trenta giorni fissato dal giudice per il deposito della motivazione e tale termine risulti, invece, contenuto nel dispositivo letto in udienza, che il giudice di merito abbia omesso di considerare pronunciando l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, la Corte di cassazione, a fronte di specifica censura della parte, ha l'obbligo di prendere visione degli atti che contengono le indicazioni necessarie a tal fine, e quindi del dispositivo letto in udienza, la cui conoscenza è essenziale ai fini del corretto esercizio del diritto di impugnazione. Ne deriva che nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione ometta tale controllo e dichiari inammissibile il ricorso, l'errore di fatto che ne consegue può essere fatto valere in sede di ricorso straordinario (art. 625 bis).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)