diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6798 del 16/01/2015 Cc. (dep. 16/02/2015) Rv. 262320 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disciplina in materia di colloqui visivi e telefonici - Nuovo regolamento penitenziario - Applicazione ai detenuti ed agli internati che al momento della entrata in vigore sono sottoposti al trattamento speciale ex art. 41 bis O.P. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262320-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Le disposizioni regolamentari del d.P.R. n. 230 del 2000, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed internati, si applicano anche a coloro che, al momento della loro entrata in vigore, non godevano più di un trattamento di miglior favore, del quale pure in precedenza avevano beneficiato, per essere stato detto trattamento sostituito da quello speciale derivante dall'applicazione di un provvedimento ex art. 41 bis Ord. pen., poiché la perdurante operatività della disciplina più vantaggiosa è garantita solo quando è funzionale all'esigenza di assicurare la continuità del trattamento determinato dal raggiungimento di un grado di rieducazione adeguato al beneficio concesso).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)