Sez. 1, Sentenza n. 37107 del 28/06/2024 Cc. (dep. 07/10/2024) Rv. 287010-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Norme che disciplinano i colloqui visivi e telefonici - Natura sostanziale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, le disposizioni relative al regime dei colloqui visivi e telefonici non hanno natura sostanziale, non afferendo direttamente alla natura, qualità e quantità della pena, ma solo alle modalità di esercizio dei diritti del detenuto, e, pertanto, non soggiacciono al divieto di applicazione retroattiva delle norme più sfavorevoli sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.
Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)