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Sez. 1, Sentenza n. 35638 del 17/07/2012 Cc. (dep. 18/09/2012) Rv. 253697 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Disciplina in materia di colloqui visivi e telefonici - Nuovo regolamento penitenziario - Restrizioni per i detenuti e gli internati per delitti previsti dall'art. 4 bis Ord. pen. - Applicazione ai detenuti ed internati non usufruenti di colloqui premiali per ragioni disciplinari - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253697-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Le disposizioni regolamentari del d.P.R. n. 230 del 2000, che hanno introdotto un regime più restrittivo dei colloqui visivi e telefonici per detenuti ed internati in relazione ai reati previsti dall'art. 4 bis Ord. pen., si applicano anche a coloro che, al momento della loro entrata in vigore, già non godevano più del trattamento di miglior favore, perché revocato loro a causa di condotta irregolare.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)