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Sez. L, Sentenza n. 1001 del 08/02/1985 (Rv. 439149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - PRESTAZIONE LAVORATIVA ESEGUITA DI DOMENICA - INCREMENTO RETRIBUTIVO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - PRESTAZIONE IN TALE GIORNO PROGRAMMATA SECONDO TURNI IMPLICANTI NECESSARIAMENTE LO SPOSTAMENTO DEL RIPOSO IN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - RETRIBUZIONE COMPLESSIVA DIFFERENZIATA RISPETTO A QUELLA DI ALTRI DIPENDENTI NON TURNISTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI - PRESTAZIONE LAVORATIVA ESEGUITA DI DOMENICA - INCREMENTO RETRIBUTIVO - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI - PRESTAZIONE IN TALE GIORNO PROGRAMMATA SECONDO TURNI IMPLICANTI NECESSARIAMENTE LO SPOSTAMENTO DEL RIPOSO IN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - RETRIBUZIONE COMPLESSIVA DIFFERENZIATA RISPETTO A QUELLA DI ALTRI DIPENDENTI NON TURNISTI - SUFFICIENZA.*

Il diritto del lavoratore di fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle sue energie psico-fisiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento dei bisogni di vita familiare e sociale, implicano che al lavoratore il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici servizi di trasporto), deve essere attribuito un adeguato incremento retributivo per tale prestazione, anche se compensata dal riposo in giornata non festiva. Epperò tale maggiorazione può essere esclusa quando, trattandosi di lavori che debbano essere programmati secondo turni che implicano necessariamente lo spostamento del riposo in giorno diverso dalla domenica, risulti fissata una retribuzione complessiva differenziata rispetto a quella di altri dipendenti non turnisti, sì da conglobare il compenso per detto sacrificio. (V 4261/84, mass n 436187; (V 3009/84, mass n 435048; (V 3491/83, mass n 428381).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)