Sez. L, Sentenza n. 4261 del 20/07/1984 (Rv. 436187 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO FESTIVO - SUPPLEMENTO RETRIBUTIVO - NECESSITÀ - DETERMINAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORO FESTIVO - SUPPLEMENTO RETRIBUTIVO - NECESSITÀ - DETERMINAZIONE.*
Il lavoro espletato, per esigenze dell'attività svolta da determinate aziende (nella specie, di pubblico trasporto), in occasione della domenica, giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, è caratterizzato da una maggiore penosità, che gli attribuisce una qualità diversa rispetto all'attività svolta nel normale periodo settimanale. Pertanto, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 36 cost. (che impone di rapportare la retribuzione anche alla qualità del lavoro, da apprezzare anche sotto il profilo del maggior costo personale che la prestazione implica per il lavoratore), per detto lavoro festivo - fermo il diritto al riposo compensativo - è dovuto un supplemento retributivo, per la cui Determinazione il giudice deve fare riferimento, anzitutto, alle fonti collettive, che spesso espressamente prevedono la maggiorazione dovuta per il lavoro festivo. (V 931/83, mass n 425692; (Conf 3491/83, mass n 428381; (Conf 5923/82, mass n 423381).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)