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Sez. L, Sentenza n. 1667 del 12/03/1986 (Rv. 445011 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA DA ATTRIBUIRE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445011-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA DA ATTRIBUIRE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Nell'ipotesi di svolgimento da parte del lavoratore di attività promiscue a favore dello stesso datore di lavoro, la qualifica da attribuire al dipendente deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto della mansione primaria e caratterizzante, attesa l'unicità del rapporto di lavoro. (V 136/83, mass n 424936; (Conf 6098/84, mass n 437744; (Conf 4723/79, mass n 401287, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)