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Sez. L, Sentenza n. 136 del 08/01/1983 (Rv. 424936 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DAL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424936-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE - QUALIFICA - DETERMINAZIONE - CRITERI - ACCERTAMENTO DAL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Nell'ipotesi di attività promiscue, anche se non collegate da vincoli di strumentalità necessaria, la qualifica attribuibile al lavoratore va determinata sulla base delle mansioni aventi carattere di prevalenza, secondo un accertamento che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione. (principio affermato in fattispecie concernente la pretesa del riconoscimento della qualifica di assistente alla regia televisiva).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)