Sez. L, Sentenza n. 1895 del 16/02/1993 (Rv. 480927 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Presunzione di onerosità - Prova contraria - Estremi - Inerzia del prestatore nel chiedere il compenso - Idoneità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
La presunzione di onerosità dell'attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato comporta la rigorosità della prova che l'attività stessa sia stata eseguita a titolo gratuito "affectionis vel benevolentiae causa", ovvero in vista di vantaggi indiretti che per il prestatore intendeva trarre, ed esclude che tale prova possa consistere nella semplice inerzia del prestatore - seppure prolungata nel tempo - nel chiedere il compenso per la prestazione lavorativa, dovendo invece la gratuità essere desunta dall'originaria volontà delle parti nonché dalle modalità di svolgimento del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)