Sez. 5, Sentenza n. 15643 del 12/08/2004 (Rv. 575497 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle Commissioni tributarie regionali rese con riferimento a rapporti litigiosi pendenti al 31 dicembre 2000 - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 300 del 1999 - Trasferimento di funzioni e rapporti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Agenzie fiscali - Successione nelle more del giudizio - Successione a titolo particolare - Configurabilità - Prosecuzione del processo di appello, a decorrere dall'1 gennaio 2001, e pronunzia della sentenza nei soli confronti della Agenzia fiscale periferica - Validità - Fondamento - Proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, il trasferimento operato dal capo secondo del titolo quinto del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 di funzioni e rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Agenzie fiscali, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000, ha determinato una ipotesi di successione fra enti a titolo particolare, nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 del codice di procedura civile. Ne deriva, da un canto, che successivamente alla data (primo gennaio 2001) di inizio dell'operatività delle Agenzie predette, è rituale l'appello proposto nei soli confronti dell'Ufficio periferico dell'Agenzia fiscale subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici, poteri e competenze in materia tributaria già di pertinenza dei dipartimenti, essendo valida la prosecuzione del processo direttamente nei confronti del solo ente successore a titolo particolare nel diritto controverso qualora, come nella specie, la successione avvenga "ex legge" e non sussista prova di un interesse contrario alla permanenza in giudizio del dante causa; e, dall'altro, che il ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza della Commissione tributaria regionale è inammissibile ove proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ormai privo di legittimazione passiva e processuale non avendo conservato la qualità di parte e la veste di contraddittore necessario nel giudizio di merito e non essendo peraltro l'Agenzia fiscale un suo organo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., DM 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)