Sez. 5, Sentenza n. 11979 del 08/08/2003 (Rv. 565803 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie regionali - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Giudizi instaurati, a decorrere dall'1 gennaio 2001 - Legittimazione esclusiva delle Agenzie - Affermazione - Giudizi già pendenti in tale data - Legittimazione attiva e passiva dell'Amministrazione finanziaria - Concorrente delle Agenzie e del Ministero - Affermazione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - nell'ambito della riforma del ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale, operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali, a decorrere dall'1 gennaio 2001, data di inizio dell'operatività delle agenzie, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000, queste sono i soli organi legittimati a stare in giudizio nelle cause proposte (da e contro l'Amministrazione finanziaria) successivamente a quella data. Nei giudizi instaurati prima di questo discrimine temporale, tuttavia, sussiste la legittimazione processuale sia del Ministero delle Finanze che dell'Agenzia (anch'essa rappresentata in giudizio, senza bisogno di mandato, dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi degli artt. 43, 45 e 1, secondo comma, del R.D. n. 1611 del 1933), atteso che la posizione del Ministero è assimilabile a quella del dante causa che ha titolo alla prosecuzione del processo, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., e quella dell'Agenzia è riconducibile, sia pure in via estensiva (in ragione del trasferimento del diritto controverso in forza di legge e non per atto volontario), a quella del successore a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cit. (e non a quella di cui all'art. 110 cod. proc. civ.) e dunque a quella del titolare del diritto avente una propria legittimazione all'impugnazione, valida anche quando il diritto sia stato ad esso trasferito "ex lege", dopo la sentenza di appello, in pendenza del termine per il ricorso per cassazione. Del resto l'Agenzia, quale successore a titolo particolare, qualora - come in tal caso - la successione avvenga "ex lege", ha titolo a stare in giudizio direttamente, non sussistendo un interesse contrario del cedente, e comunque ha diritto ad intervenire nel medesimo (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto congiuntamente dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate, dichiarato ammissibile dalla Corte di cassazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)