Sez. 1, Sentenza n. 13399 del 01/12/1999 (Rv. 531738 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale - Riserve formali - Onere di inserimento nella contabilità - Sussistenza - Termine - Decorrenza - Profilo della non immediata portata onerosa situazione - Irrilevanza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalti assoggettati a disciplina pubblicistica, l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire, nella contabilità, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile -secondo criteri di media diligenza e di buona fede - e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia, al momento, impossibile).
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)