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Sez. 4, Sentenza n. 36780 del 30/06/2004 Ud. (dep. 17/09/2004) Rv. 229760 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - latitante | Arresto dell'imputato all'estero - Cessazione dello stato di latitanza - Condizioni - Necessità che lo stato di detenzione sia noto all'autorità giudiziaria.
Stato
decisa il 2004-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229760-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - latitante

L'arresto dell'imputato all'estero per una causa diversa dall'estradizione comporta la cessazione dello stato di latitanza, purché lo stato di detenzione sia noto all'autorità giudiziaria che procede; infatti, per l'imputato latitante, a differenza di quello irreperibile, non sono necessarie nuove ricerche prima dell'emanazione del decreto di citazione e, inoltre, l'assoluto impedimento a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter comma primo cod. proc. pen., deve "risultare" dagli atti e non deve essere verificato dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)