Sez. U, Sentenza n. 18822 del 27/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258793 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Arresto dell'imputato all'estero in altro procedimento - Cessazione della latitanza - Notificazioni successive nelle forme previste per l'imputato latitante - Nullità - Condizioni - Necessità che il giudice procedente sia informato dell'arresto - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste per l'imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto. A tal fine, è compito della polizia giudiziaria, deputata alle ricerche del latitante, di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l'altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedente l'eventuale arresto della persona ricercata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)