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Sez. L, Sentenza n. 3180 del 17/04/1990 (Rv. 466684 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA TOTALE - PRESUPPOSTI - ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466684-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ - PERDITA TOTALE - PRESUPPOSTI - ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO - ESTREMI.*

Con riferimento alla disciplina introdotta dall'art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 638 di conversione del d.l. n. 463 del 1983, la sanzione della perdita totale, per il periodo di 10 giorni, della indennità di malattia, si rende legittimamente applicabile non solo in danno del lavoratore ammalato che durante le fasce orarie di reperibilità si assenti dalla sua abitazione senza un giustificato motivo (per tale dovendo intendersi una situazione sopravvenuta che comporti la necessità assoluta ed indifferibile di allontanarsi dal luogo nel quale il controllo deve essere esercitato), ma anche nei confronti del lavoratore ammalato che, per negligenza, renda impossibile al medico designato dalla struttura pubblica (U.S.l.) la verifica del suo stato di malattia, atteso che la locuzione "assente alla visita di controllo" va intesa nel senso che essa ipotizza non soltanto l'assenza ingiustificata dalla abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda, per incuria o negligenza o comunque per motivi non apprezzabili sul piano giuridico o sociale, impossibile e, comunque, inattuabile la visita medica di controllo (nella specie, il lavoratore, trattenendosi sul balcone della propria abitazione, non aveva percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo). (V 4448/88, mass n 459419; (V 3384/86, mass n 446345).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)