Sez. 3, Sentenza n. 18833 del 10/12/2003 (Rv. 568752 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Ritardo nell'adempimento - Responsabilità per "mala gestio" - Computo di interessi e rivalutazione - Massimale di riferimento - Massimale di polizza - Esclusione - Massimale minimo ex art. 21, legge n. 990 del 1969 - Necessità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA
In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a., l'eventuale danno da "mala gestio" o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21 legge 24 dicembre 1969 n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore allorché era "in bonis", atteso che detto danno costituisce un'obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la "ratio" della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del Fondo di garanzia.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)