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Sez. 3, Sentenza n. 16131 del 09/07/2009 (Rv. 608903 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA | Ritardo nell'adempimento - Responsabilità per "mala gestio" - Computo di interessi e rivalutazione - Massimale di riferimento - Massimale di polizza - Esclusione - Massimale minimo previsto dall'art. 21 della legge n. 990 del 1969 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608903-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a., l'eventuale danno da "mala gestio" o da colpevole ritardo (al cui risarcimento sia tenuta l'impresa cessionaria o designata) va calcolato sulla base del massimale minimo legale di cui all'art. 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e non sul massimale (eventualmente superiore) previsto dalla polizza, anche con riferimento al danno causato dall'assicuratore allorché era "in bonis", atteso che detto danno costituisce un'obbligazione accessoria rispetto al debito principale da indennizzo e che è così rispettata la "ratio" della previsione dei massimali minimi di legge, posti a tutela non solo del danneggiato, ma anche del Fondo di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)