Sez. 3 - , Sentenza n. 29825 del 24/09/2020 Ud. (dep. 27/10/2020) Rv. 280283 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali – Causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983 - Presupposti - Fattispecie a formazione progressiva - Conseguenze.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la causa di non punibilità del reato, prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. nella legge n. 638 del 1983, che è integrata dalla corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità, costituisce una fattispecie a formazione progressiva che, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione, ed il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi suddetti, decorre dal momento in cui si sia verificata "aliunde" la conoscenza, da parte dell'imputato, del predetto avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)