Sez. 3, Sentenza n. 23914 del 14/05/2014 Ud. (dep. 06/06/2014) Rv. 261510 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali - Mancata o irrituale comunicazione da parte dell'istituto previdenziale - Decreto di citazione inidoneo ad essere equiparato alla comunicazione - Conseguenze - Regolarizzazione nel corso del giudizio - Possibilità.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione e il decreto di citazione non contenga l'indicazione di tutti gli elementi propri di detto avviso, deve essere ritenuto tempestivo, al fine del verificarsi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall'imputato nel corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 638 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/1994 num. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)