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Sez. 3, Sentenza n. 6045 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017) Rv. 269169 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute - Art. 2, comma primo ter, D.L. n. 463 del 1983 - Causa di non punibilità per adempimento entro i tre mesi - Decorrenza del termine - Data di notifica del decreto di citazione a giudizio - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269169-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

Il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione dell'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma1-bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (conv. con modd. in legge 11 novembre 1983, n. 638), decorre, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio, a condizione che quest'ultimo contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non abnorme il provvedimento con il quale il giudice, rilevate la mancata notificazione dell'avviso di accertamento e contestazione e la incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, ha assegnato all'imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo il rinvio della trattazione del procedimento penale).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)