Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 03/04/1979 (Rv. 398293 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'art 2233 cod civ pone una gerarchia di carattere preferenziale fra i vari criteri di liquidazione del compenso per le prestazioni di opera intellettuale: a) in primo luogo la convenzione che sia intervenuta in proposito tra le parti e che mantiene la sua efficacia anche in caso di recesso del cliente; b) in Mancanza di convenzione, le tariffe o gli Usi; C) ove manchino anche le tariffe e gli Usi, la Determinazione del giudice, il quale deve sentire il parere della associazione professionale che, peraltro, non e vincolante. (V 1121/76, mass n 379793; (V 1736/68, mass n 333604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)