Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 23/10/1980 (Rv. 409545 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Per ravvisare il titolo giustificativo dello scioglimento del matrimonio previsto (dall'art 3 n 2 lettera b), della legge 1 dicembre 1970 n 898, e sufficiente che sussistano le condizioni temporali dalla legge stabilite per la Rilevanza della separazione di fatto e che questa consista nel distacco fisico dei coniugi, accompagnato da un chiaro animus derelinquendi, anche se di un solo coniuge, ma portato a conoscenza dell'altro. Tale titolo - ove ne sussistano tutti i requisiti temporali, soggettivi ed oggettivi - puo essere fatto valere anche se sia stato tentato inutilmente l'acquisizione del titolo della separazione legale. (V 5112/78, mass n 394862; (V 2909/78, mass n 392332).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)