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Sez. 1, Sentenza n. 2909 del 09/06/1978 (Rv. 392332 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - SEPARAZIONE DI FATTO - CONDIZIONI - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO DI UNO DEI CONIUGI - MODIFICAZIONE DELLA SEPARAZIONE DI FATTO GIA INSTAURATA - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE NEL PERIODO DELL'INTERNAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392332-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - SEPARAZIONE DI FATTO - CONDIZIONI - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO DI UNO DEI CONIUGI - MODIFICAZIONE DELLA SEPARAZIONE DI FATTO GIA INSTAURATA - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE NEL PERIODO DELL'INTERNAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La separazione di fatto dei coniugi, anche al fine della pronuncia di divorzio, sussiste sia quando il venir meno della coabitazione e dell'affectio coniugalis derivino dalla volonta di entrambi, sia quando tale situazione sia ricollegabile alla volonta di uno solo di essi, purche portata a conoscenza dell'altro, ovvero, ove cio risulti obiettivamente impossibile, evidenziata in un comportamento non equivoco, che renda palese la rottura del consorzio familiare. Pertanto, il ricovero in ospedale psichiatrico di uno dei coniugi non solo non vale a modificare una separazione di fatto in precedenza instauratasi, ma anche non osta a che la separazione medesima si verifichi nel periodo dell'internamento, qualora l'altro coniuge tenga la condotta sopra specificata. (V 3709/77, mass n 387364; (V 1757/76, mass n 380530).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)