Sez. 1, Sentenza n. 274 del 11/01/2006 (Rv. 585649 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T. U. sull'immigrazione - Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione ex art. 13, comma settimo, d.lgs. n. 286 del 1998 - Portata - "Ratio" - Conseguenze - Insussistenza dell'obbligo in caso di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero - Accertamento del giudice - Ricorso a presunzioni - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Con riferimento all'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 13 T.U. sull'immigrazione (approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), rilievo assorbente assume l'accertata conoscenza dell'italiano da parte dell'espellendo, posto che la "ratio" della previsione in discorso - evincibile dalla significativa previsione della esigenza di tradurre "in una lingua conosciuta", e non già nella lingua madre, il testo da comunicare all'espellendo - sta nella necessità che il destinatario della comunicazione abbia la possibilità di percepire con immediatezza e pienezza il contenuto della misura espulsiva onde apprestare controdeduzioni e difese nel breve termine concesso; di talché ogni irregolarità nelle forme della comunicazione viene a essere sanata dalla piena comprensione del testo in originale accertata in fatto dal giudice del merito, anche avvalendosi di presunzioni, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione impugnata che, nel respingere l'eccezione della mancata conoscenza della lingua italiana, nella quale era stato comunicato il provvedimento espulsivo, privo di traduzione, ha desunto dai fatti noti della lunga permanenza in Italia e dell'elevato grado di cultura dello straniero la conoscenza della lingua italiana e del contenuto del provvedimento da parte del destinatario).
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)