Sez. 1, Sentenza n. 12812 del 03/09/2003 (Rv. 566496 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero - Conoscenza della lingua italiana ai fini della insussistenza dell'obbligo di traduzione del relativo decreto - Natura - Eccezione in senso proprio - Affermazione - Accertamento del giudice - Presunzioni - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie relativa a permanenza di straniero in Italia da oltre un anno.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di impugnazione dell'espulsione amministrativa dello straniero, l'affermazione della mancata conoscenza della lingua italiana nella quale è comunicato il provvedimento espulsivo, privo di traduzione, ha natura di eccezione in senso proprio. Per decidere su di essa il giudice può fare uso di presunzioni, ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., desumendo dal fatto noto della permanenza in Italia del ricorrente da oltre un anno, alla data del decreto oggetto di ricorso, il fatto della conoscenza della lingua italiana e del contenuto del provvedimento da parte del suo destinatario, che lo ha poi impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1988 num. 286 art. 13 com. 7, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)