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Sez. L, Sentenza n. 1147 del 05/02/1987 (Rv. 450708 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE PER UFFICIO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - PERICOLOSITÀ DELLE MACCHINE - PRESUNZIONE LEGALE - GRAVITÀ DEL PERICOLO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PRIMI ASSICURATIVI.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450708-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI A MACCHINE ELETTRICHE PER UFFICIO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - PERICOLOSITÀ DELLE MACCHINE - PRESUNZIONE LEGALE - GRAVITÀ DEL PERICOLO - RILEVANZA AI SOLI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI PRIMI ASSICURATIVI.*

Ai fini dell'obbligatorietà dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, che il lavoratore, appartenente a categoria impiegatizia od operaia, abbia, per l'Esercizio delle sue mansioni, necessità di usare, sia pure non con continuità, ed anche in via accessoria e strumentale ed in misura marginale, ma sempre per l'esplicazione della propria attività professionale, macchine ed apparecchi indicati dalla disposizione citata. La pericolosità dell'uso di tali strumenti e, in particolare, di apparecchi od impianti elettrici, fra cui rientrano le macchine elettriche per ufficio (dattilografiche, calcolatrici, fotoriproduttrici) - è presunta dalla legge, senza che, ai fini dell'Obbligo assicurativo, occorra, sotto il profilo oggettivo, accertare e valutare in concreto la gravità del pericolo, la cui maggiore o minore entità rileva soltanto ai fini della Determinazione dei premi assicurativi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto l'obbligatorietà dell'Assicurazione per il personale impiegatizio della banca in relazione all'uso di telex e macchine elettrocontabili con stampatrice). (V 6309/85, mass n 443408; (V 6163/85, mass n 443293; (Conf 910/82, mass n 418762).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)